LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Contratto d'appalto e capitolato
speciale
per l’appalto dei
lavori misura
Articolo I.
Designazione dei contraenti e assunzione
dell'appalto
Tra il Sig. .............................................................residente in
.........................................................che sarà d'ora in avanti qualificato come
committente, proprietario di un immobile di cui dispone il libero uso, sito in .................................................................................................................................................
e il Sig. .................................................................. residente in .............................................. nella sua qualifica
di ............................................................... dell'impresa ..............................................................con sede in ........................................................... Via. .....................................................................Cod. Fisc.
............................................................ P. IVA. ....................................................................intestataria
delle seguenti posizioni assicurative: presso l'INAIL - sede di .......................................................... n. ............................................................ presso l'INPS - sede di. .................................................. n.
........................................................ iscritta presso la Cassa Edile (posizione
n. .....................................................) e d'ora in avanti designata quale appaltatore, si conviene che il primo affida al secondo che dichiara di assumerlo, l'appalto
per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile sito in ……………………………………………………………………………
edificio ad uso abitazione, in conformità degli elaborati redatti dall’arch. ……………………………………………………………
e disciplinato dai successivi articoli.
Articolo II.
Importo presunto dell'appalto
L'importo presunto complessivo dell'appalto è di € ............................................................. (diconsi euro ............................................................). Tale importo non
vincola il risultato finale della liquidazione.
Articolo III.
Pagamenti in acconto e saldo
I pagamenti verranno eseguiti dal committente in favore dell’appaltatore
a fronte di regolari fatture fiscali, previa autorizzazione del Direttore dei
Lavori, secondo le seguenti modalità:
-
10% alla sottoscrizione del presente contratto;
-
20% al termine dei lavori relativi ai parapetti del
torrino;
-
20% al termine dei lavori relativi al piano primo;
-
50% al termine dei lavori (30 gg. a partire dalla
data di collaudo, secondo le modalità di seguito illustrate).
Articolo IV.
Direttore dei lavori
Il committente dichiara di aver affidato la direzione dei lavori
all’arch. ……………………………………………….. iscritto nell'Albo degli Architetti di ……………………………………...
Articolo V.
Direttore del cantiere
L'appaltatore affida la direzione del cantiere al sig. ...................................................residente in ..............................................
Articolo VI.
Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria
dell’immobile sito in ………………………………………………………………………………………………….……………………………….secondo
gli elaborati prodotti dall’arch. ……………………………………………………………………………………..
L'appalto comprende le opere, le somministrazioni, le prestazioni edili
e le forniture complementari occorrenti per dare compiuti i lavori in ogni
parte, le prestazioni di mano d'opera, le somministrazioni di materiali e le
opere murarie occorrenti per la posa secondo il computo metrico allegato. L'appaltatore
si impegna a ricevere, provvedere allo scarico, accatastamento,
immagazzinamento, custodia, cura, integrità, sollevamento e trasporto al luogo
di impiego dei materiali e manufatti necessari (anche quelli eventualmente approvvigionati
dal committente). Per tali prestazioni, comprese le pose ed assistenza alle
pose in opera, l'appaltatore non potrà pretendere particolari compensi.
Articolo VII.
Documenti contrattuali
Sono allegati al contratto di appalto:
a)
l'elenco dei prezzi unitari (all. n 1)
b) il computo
metrico (all. n 2 );
c)
gli elaborati descrittivi di progetto e gli elaborati
grafici di progetto (all. n 3);
d) il programma
cronologico di esecuzione concordato tra appaltatore e committente (all. n. 4 );
L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori dovrà confermare qualità e
quantità dei lavori previsti negli allegati al contratto di appalto, approvare,
condividere e sottoscrivere le scelte
tecniche effettuate.
Articolo VIII.
Difformità fra documenti contrattuali
Le indicazioni e prescrizioni riportate sui documenti contrattuali si
integrano e completano vicendevolmente. Nel caso di divergenza fra due o più
documenti, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello dei
successivi secondo l'ordine in cui i documenti sono elencati nel precedente
articolo.
Articolo IX.
Forma dell'appalto
Il prezzo dell'appalto è determinato a misura. La somma prevista nel
contratto può variare tanto in più quanto in meno secondo la quantità effettiva
di opere eseguite. Le opere saranno compensate in base all'elenco dei prezzi unitari.
Articolo X.
Termine per l'esecuzione dei lavori
I lavori devono essere condotti in modo che le parti interessate siano
ultimate in ogni loro parte per le opere di competenza dell'appaltatore, entro
giorni ……………………………………………. (………………………..) solari e consecutivi dalla data di
consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori di cui
al precedente comma, questi è passibile di una penale di € 100,00 comprensiva
del risarcimento di ogni ulteriore danno.
Articolo XI.
Cessione e subappalto
L'appaltatore non può cedere ad altri il contratto di appalto sotto pena
della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del committente. Sono
invece consentiti i subappalti di singole opere e prestazioni, previa
autorizzazione del committente. L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei
confronti del committente, dell'opera e delle prestazioni subappaltate come
dell'opera e prestazioni proprie.
Articolo XII.
Nomina del direttore dei lavori
In
rapporto al mandato conferito al direttore dei lavori, il committente riconosce
l'operato dello stesso, quale suo rappresentante, per tutto quanto attiene
all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
Articolo XIII.
Compiti del direttore dei lavori
Il
direttore dei lavori ha il compito di controllare e verificare che l'esecuzione
dell'opera avvenga secondo il progetto e i patti contrattuali e a regola
d'arte. Il direttore dei lavori non può disporre variazioni sostanziali
dell'opera, essendo queste di competenza del committente. Il direttore dei
lavori esercita personalmente l'incarico conferitogli, salva la possibilità di
delegare specifiche mansioni esecutive ai suoi collaboratori. Gli ordini e le
istruzioni del direttore dei lavori possono essere comunicati per iscritto (anche
per mezzo di e-mail certificata) o verbalmente. L'appaltatore ha facoltà di
fare le proprie osservazioni e richieste. L'appaltatore ha inoltre il diritto/dovere
di muovere obiezioni agli ordini del direttore dei lavori qualora li ritenga
fondatamente contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della
costruzione. Il direttore dei lavori è tenuto:
a)
a
sollecitare l'accordo fra il committente e l'appaltatore in ordine ad eventuali
variazioni del progetto necessarie;
b) a verificare le cause e i tempi di
slittamento dei programmi concordati dei lavori;
c)
a procedere
al collaudo dei lavori.
Articolo XIV.
Il direttore del cantiere
L'appaltatore
deve indicare la persona cui è affidata la direzione del cantiere. L'appaltatore
rimane responsabile nei confronti del committente dell'operato del proprio
rappresentante. Il direttore del cantiere deve essere reperibile per tutta la
durata dei lavori. Al direttore del cantiere compete:
a)
La
cura dell'organizzazione del cantiere.
b)
La
cura della disciplina del cantiere e quindi anche l'allontanamento di coloro
che si rendessero colpevoli di insubordinazione e disonestà vietando l'accesso
in cantiere alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal direttore
dei lavori.
c)
L'osservanza
delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.
Articolo XV.
Obblighi ed oneri dell'appaltatore
Compete
all'appaltatore:
a)
l'organizzazione
del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera l'attuazione delle opere
provvisionali, nonché l'adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e
regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni,
sinistri ed infortuni alla maestranza impiegata in cantiere e a terzi;
b) la disciplina della maestranza di
cantiere;
c)
la
realizzazione delle opere previste nel progetto e degli ordini impartiti dal
direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali.
Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti, ed a loro integrazione
e maggior chiarimento, competono all'appaltatore, in quanto tale, i seguenti
obblighi e relativi oneri e spese:
1) eseguire regolarmente tutti i lavori in
conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e richiedere al direttore
dei lavori tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non
risultino da disegni, dalla descrizione delle opere o comunque dai documenti
contrattuali;
2) tenere a disposizione del direttore dei
lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti
in consegna dal direttore dei lavori;
3) segnalare al direttore dei lavori
l'eventuale personale tecnico alle sue dipendenze, destinato a coadiuvarlo e
sostituirlo;
4) applicare ai lavoratori dipendenti le
condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di
lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori;
5) osservare le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
6) predisporre le attrezzature e i mezzi
d'opera normalmente occorrenti per la esecuzione dei lavori ad esso affidati,
nonché gli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e
controlli dei lavori stessi;
7) provvedere ai tracciamenti con proprio
personale previa consegna e verifica, con il direttore dei lavori, dei punti
fissi planimetrici ed altimetrici;
8) predisporre le opere provvisionali
comunemente occorrenti per la costruzione, quali ponteggi, steccati, baracche
per il deposito dei materiali ed un locale per la direzione dei lavori, se da
questa richiesto;
9) provvedere al conseguimento dei permessi
di scarico, per l'occupazione del suolo pubblico, per le cesate, per
l'illuminazione notturna delle stesse e relativi oneri e depositi;
10) provvedere agli allacciamenti provvisori
per i servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature per il
cantiere, in quanto necessari quando non si possa far luogo agli allacciamenti
definitivi;
11) provvedere allo scarico ed al trasporto
a deposito nell'ambito del cantiere di tutti i materiali eventualmente approvvigionati
dal committente e dai suoi fornitori. Tale scarico è a totale cura e spesa
dell'appaltatore solo quando si riferisce a materiali ed a forniture per le
quali gli competono la posa o l'assistenza alla posa in opera, valutate in base
ai prezzi di elenco. Nel caso che i materiali dovessero pervenire oltre
l'orario normale di lavoro, l'appaltatore dovrà essere informato
tempestivamente perché possa predisporre, se possibile, il personale al quale
competeranno le maggiorazioni per lavoro in turno straordinario, la cui
maggiore spesa è posta a carico dell’appaltatore stesso.
12) provvedere
alla sorveglianza del cantiere, alla protezione, alla pulizia e all’integrità
delle parti (muri, pavimenti, giardini, infissi, ecc.) non interessate dai
lavori, allo sgombero - a lavori ultimati - delle attrezzature, dei materiali
residuati e di quant'altro non utilizzato dall'appaltatore nella esecuzione
delle opere;
13) provvedere agli adempimenti di legge in
materia di prevenzione infortuni, attuando le relative misure di sicurezza;
14) provvedere alla copertura assicurativa
totale del cantiere, di responsabilità civile verso terzi, cose e dipendenti.
15) ottemperare agli obblighi del decreto
legislativo 81/08.
Articolo XVI.
Obblighi ed oneri del committente
Competono
al committente:
a)
la
stesura del contratto d'appalto e degli allegati;
b) la dotazione delle utenze definitive di
energia elettrica, acqua, gas, telefono e fognatura;
c)
gli
oneri riguardanti le competenze professionali del direttore dei lavori.
Articolo XVII.
Consegna dei lavori
La
consegna dei lavori deve avvenire non oltre tre giorni dalla data della
stipulazione del contratto. Il committente anche tramite il Direttore dei
Lavori dovrà notificare all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata o
e-mail certificata, il giorno, l'ora il luogo fissati entro il termine sopra
previsto, per la consegna delle aree necessarie per dare inizio ai lavori. Qualora
l'appaltatore non si presenti nel giorno e luogo stabiliti gli viene assegnato
un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il committente ha diritto
alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno..
Articolo XVIII.
Prove e verifiche nel corso dell'esecuzione
Durante
l'esecuzione, il direttore dei lavori procederà al controllo delle misure ed
effettuerà i normali accertamenti tecnici, rimanendo a carico dell'appaltatore
i mezzi occorrenti, le prestazioni di mano d'opera e le spese per gli anzidetti
normali accertamenti. Il direttore dei lavori segnalerà tempestivamente
all'appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d'arte
ed in conformità alle prescrizioni contrattuali; l'appaltatore provvederà a
perfezionare ed a rifare a sue spese tali opere, salvo formulare riserva ove
non ritenesse giustificate le osservazioni del direttore dei lavori. Qualora
l'appaltatore non intenda ottemperare alle disposizioni ricevute, il
committente avrà facoltà di provvedervi direttamente o a mezzo di terzi. In
ogni caso, prima di dare corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti,
dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie
misurazioni o prove. Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti,
lesioni od altri inconvenienti, l'appaltatore deve prestarsi agli accertamenti
sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo
trasgredito alle leggi vigenti o alle abituali buone regole di lavoro.
Articolo XIX.
Accesso al cantiere
I tempi
per l’accesso al cantiere saranno concordate con il committente. Nel caso che i
lavori debbano essere parzialmente o totalmente sospesi per cause dipendenti
direttamente o indirettamente dal committente, l'appaltatore non ha diritto né
a chiedere la risoluzione del contratto né al risarcimento dei danni. Allo
stesso tempo, il termine di ultimazione si intende differito di intesa con la
Direzione Lavori.
Articolo XX.
Sospensione imputabile all'appaltatore
Nel caso
che l'appaltatore sospenda senza giustificato motivo i lavori o li rallenti in
modo tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera come prevista dal
programma dei lavori, il committente ha diritto di dichiarare la risoluzione
del contratto con facoltà di far proseguire i lavori da altre imprese, salvo
ogni ragione di danno.
Articolo XXI.
Oggetto del collaudo
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di cui ai
precedenti articoli. L'ultimazione dei lavori appena avvenuta, deve essere
dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori il quale, in
contraddittorio dell'appaltatore, inizierà, entro 10 giorni dalla richiesta
dell'impresa, le operazioni di collaudo.
Il
collaudo ha lo scopo di accertare:
1) se l'opera fu eseguita a regola d'arte e
secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;
2) se fu eseguita in conformità del contratto
e delle varianti regolarmente ordinate;
3) se i dati risultanti dai conti e dai
documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto,
non solo per dimensioni, forme e quantità, ma anche per qualità dei materiali e
delle provviste.
Articolo XXII.
Pagamento a saldo
Non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle
operazioni di collaudo avente esito positivo, si procederà al pagamento del
saldo contrattuale (50%). In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo,
l'appaltatore ha diritto al pagamento, in via provvisoria, della quota parte
del saldo riconosciutagli dal direttore dei lavori.
Articolo XXIII.
Vizi dell'opera
Qualora
dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero
difetti di esecuzione imputabili all'appaltatore e tali da rendere necessari
lavori di riparazione o completamento, l'appaltatore stesso è tenuto ad
eseguirli entro il termine prescritto dal Direttore dei Lavori. Le operazioni
di collaudo, in questo caso, sono prorogate fino alla conclusione dei lavori di
riparazione o completamento richiesti.
Articolo XXIV.
Responsabilità per vizi di progetto fornito dal
committente
L
'appaltatore è responsabile dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte e
secondo il progetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667, 1668 e 1669
c.c.. Rimane comunque ferma la responsabilità dell'appaltatore per reati che
siano derivati dall'esecuzione del progetto viziato ovvero dall'esecuzione
secondo istruzioni errate, ovvero la responsabilità civile per danni arrecati a
terzi nella esecuzione. In rapporto a tali responsabilità, l'appaltatore ha il
diritto dovere di rifiutare di eseguire il progetto viziato e tener fermo il
rifiuto anche nel caso di ordine o consenso scritto del committente.
Articolo XXV.
Rinvio
Per quanto non esplicitamente disposto nel presente
capitolato si applicano le norme del Codice civile.
Luogo e data firma
Committente
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firma Impresa
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